Codice Deontologico Forense
Titolo I - Principi generali
Articolo 1. Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
Articolo 2. Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere
le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti
e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare 1° infrazione.
Articolo 3. Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza
dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche
se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
Articolo 4. Attività allestero
e attività in Italia dello straniero
Nellesercizio di attività professionali allestero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, lavvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
del Paese in cui viene svolta lattività. Del pari
lavvocato straniero, nellesercizio dellattività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Articolo 5. Doveri di probità, dignità
e decoro.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato
cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare
per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando
si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l' immagine della classe forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra
parte nello stesso procedimento.
Articolo 6. Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale
con lealtà e correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative
in giudizio con mala fede o colpa grave.
Articolo 7. Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
I- Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito.
Articolo 8. Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagine
difensive quando ciò appaia necessario ai fini della
difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale
assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini,
nonché dopo il formarsi del giudicato.
Articolo 9. Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata
e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività
giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti
di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza
senza che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del
segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti
e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
[IV - Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori
di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali
necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le
informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta
segretazione dell'atto. Canone soppresso].
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi
in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla
parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa
degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a
quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Articolo 10. Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere
la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti
la propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale
o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti
per conto terzi patti attinenti a detta attività.
Articolo 11. Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva
anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base
alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve,
quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che
ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato
di prestare attività di patrocinio o la richiesta
all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
Articolo 12. Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta,
valutando, per il caso di controversie di particolare impegno
e complessità, l'opportunità della integrazione
della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale
fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Articolo 13. Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali è svolta
l'attività.
I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente
con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali
in campo giuridico e forense.
Articolo 14. Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza
di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere.
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente
atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone
informate sui fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti
già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti,
nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
Articolo 15. Dovere di adempimento previdenziale
e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e
fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi
forensi e all'ente previdenziale.
Articolo 16. Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio,
richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non
dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17. Informazioni sullesercizio
professionale.
E consentito allavvocato dare informazioni sulla
propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche
a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere
la possibilità di proporre questionari o di consentire
risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche,
i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es.
con laggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dallarticolo
18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché
propri dellavvocato o di studi legali associati o di società
di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione
al Consiglio dellordine. Con riferimento ai siti già
esistenti lavvocato è tenuto a procedere alla segnalazione
al Consiglio dellordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari
in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività
o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso
depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto
i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili,
attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- lutilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati
dal Consiglio dellOrdine (in relazione alla modalità
e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri
di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di
nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue
conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica,
onorificenze, e quantaltro relativo alla persona, limitatamente
a ciò che attiene allattività professionale
esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori
anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli
addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- lindicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualità
deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo
della certificazione in corso di validità e l'indicazione
completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre lutilizzazione della rete
Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto
dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dellordine
di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei
modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione
dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente
anche con il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste
dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare
lannuncio che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o lesaltazione dei
meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- lofferta comunque di servizi (in relazione a quanto
disposto dallarticolo 19 del codice deontologico).
III- E consentita lindicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
Articolo 18. Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita,
sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione
e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni
caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi
indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni
o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi
professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione
e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
Articolo 19. Divieto di accaparramento di clientela.
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e
in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti
di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi
illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un
altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro
compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi
o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Articolo 20. Divieto di uso di espressioni
sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato
deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive
negli scritti in giudizio e nell'attività professionale
in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti
dei giudici, delle controparti.e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità
delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21. Divieto di attività professionale
senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale
per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale
di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale
in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività
in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione
risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente
o indirettamente l'attività irregolare.
Titolo II - Rapporti con i colleghi
Articolo 22. Rapporto
di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi
un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine
alle richieste di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare
il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del
collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena
possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie
penali e civili da promuovere nei confronti del collega per
consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione
può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione
telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una
riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti.
Articolo 23. Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nel processo.
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità
alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari
di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro,
quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio
per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore
del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato
e' tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega,
già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita
e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
Articolo 24. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine
di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente
il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto
a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla
vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata
presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio
libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere
notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante,
la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità
e nell'interesse della collettività professionale.
Articolo 25. Rapporti con i collaboratori dello
studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare
la preparazione professionale, compensandone la collaborazione
in proporzione all'apporto ricevuto.
Articolo 26. Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare
la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente
di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale,
un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico
ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27. Obbligo di corrispondere con il
collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni
o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia
per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e'
assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne
il consenso.
Articolo 28. Divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il
mandato professionale, consegnarla al professionista che gli
succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri
di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata
al collega avversario.
Articolo 29. Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione
personale del collega avversario, e così l'utilizzazione
di notizie relative alla sua persona, e' tassativamente vietata,
salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare
sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
[II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato
di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi
consenta. Canone soppresso]
Articolo 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni
affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega
di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Articolo 31. Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa.
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente
al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta
e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare
il collega che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il collega
che gli ha affidato l'incarico.
Articolo 32. Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal
proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33. Sostituzione del collega nell'attività
di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché
siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito,
fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli
la prosecuzione della difesa.
Articolo 34. Responsabilità dei collaboratori,
sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità,
i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi.
Titolo III - Rapporti con la parte assistita
Articolo 35. Rapporto
di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o
da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un
terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita
ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere
accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire
sul rapporto professionale.
Articolo 36. Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato
e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare
l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche
per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di
ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente
esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività
quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere
che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione
illecita.
Articolo 37. Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi
di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento
di altro incarico anche non professionale..
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle
informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza
degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato
limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi
in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore
di uno di essi.
III - Lobbligo di astensione opera altresì se
le parti aventi interessi confligenti si rivolgono, anche nellesercizio
di attività professionale individuale, ad avvocati partecipi
di una stessa società di avvocati, associazione professionale
o gruppo europeo di interesse economico.
Articolo 38. Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato
quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza
e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale,
ove accetti, é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Articolo 39. Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme
in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene
con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività,
così come l'avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie
attività professionali.
Articolo 40. Obbligo di informazione.
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza
della controversia o delle attività da espletare, precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato
è tenuto altresì ad informare il proprio assistito
sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte
assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e
ai costi presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita
la necessità del compimento di determinati atti al fine
di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito
il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41. Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza
nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da
terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della
parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente
conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della
parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato
a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42. Restituzione di documenti.
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza
ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa
ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione,
senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò
sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non
oltre l'avvenuto pagamento.
Articolo 43. Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario
nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore
di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo
pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento
dei propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni
il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per
conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari
in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza,
purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non
violino i minimi inderogabili di legge.
Articolo 44. Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi
sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti
di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a
titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato
una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
1' avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45. Divieto di patto di quota lite.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole
della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli
e sia giustificato dal risultato conseguito.
Articolo 46. Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della
parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
Articolo 47. Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla
parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve
informarla di quanto e' necessario fare per non pregiudicare
la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi
di legge l'avvocato non é responsabile per la mancata
successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte
delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare
la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto.
Con l'adempimento ditale formalità l'avvocato é
esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV - Rapporti con la controparte,
i magistrati e i terzi.
Articolo 48. Minaccia
di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente
ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari denunce o altre sanzioni, é consentita,
quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando
siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è
opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata
da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e
spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale,
purché a favore del proprio assistito.
Articolo 49. Pluralità di azioni nei
confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando
ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della
parte assistita.
Articolo 50. Richiesta di compenso professionale
alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di
specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito,
e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale
nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento
del proprio cliente.
Articolo 51. Assunzione di incarichi contro
ex clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente
è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo
di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello
espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità
di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche
in relazione all'intensità del rapporto clientelare.
Articolo 52. Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista
dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli
organi forensi, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti
ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità
o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive
in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in
favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori
privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto,
e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione
per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente
e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive
per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio
della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati
di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi
forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso
delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini
delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo
di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere,
potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico
ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al
giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande
del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte
a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame
davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo della propria qualità e della natura dell'atto
da compiere, nonché della possibilità che, ove
non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede
con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona
offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque
un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di
persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita
la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire
all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele
idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica
le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del
verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo
difensore.
Articolo 53. Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità
e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere
del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo
senza la presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni
e le norme sulla incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti
di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati
per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare
di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del
suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
Articolo 54. Rapporti con arbitri e consulenti
tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni.
Articolo 55. Arbitrato. L'avvocato che abbia
assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza
e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione
di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato
dalle parti né come presidente, quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia
avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti
l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse,
rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione
con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento
dell'incarico.
Articolo 56. Rapporto con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con
rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia,
del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere
con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato
ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in
modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono
avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali
e nella dignità. della professione.
Articolo 57. Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore
di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità
ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
Articolo 58. La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre
come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone
dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59. Obbligo di provvedere all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
II - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio
della professione assume carattere di illecito disciplinare,
quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere
la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V - Disposizioni finali.
Articolo 60. Norma di
chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito
di applicazione dei principi generali espressi.

